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Circolazione dei veicoli a motore: i cambiamenti nel codice delle assicurazioni private

In un precedente articolo vi avevamo informati che con il decreto legislativo del 22 novembre 2023 n.184 l’Italia ha recepito le indicazioni della direttiva europea 2021/2118 che riguarda l’obbligo di assicurazione relativamente alla circolazione di veicoli e il controllo che tale obbligo venga rispettato.

Vediamo ora come il codice delle assicurazioni private ha recepito la normativa e come la stessa deve essere applicata.

Nozione di veicolo

Cominciamo con il definire il veicolo, la prima modifica recepita dalla direttiva:

Art. 1, comma 1, lettera rrr) del Codice delle assicurazioni private:

veicolo:

1) qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con:

1.1) una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h;

o

1.2) un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;

2) qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo di cui al numero 1), a prescindere che sia ad esso agganciato o meno;

3) i veicoli elettrici leggeri individuati con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 61

1.bis. Fatti salvi i numeri 1) e 2) della lettera rrr) del comma 1, le sedie a rotelle destinate esclusivamente ad essere utilizzate da persone con disabilità fisiche non sono considerate veicoli ai sensi del presente codice.

Veicoli soggetti all’obbligo di assicurazione

Vediamo ora quali sono i veicoli soggetti all’obbligo di assicurazione:

Art. 122 Codice delle Assicurazioni Private

  1. Sono soggetti all’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile i veicoli di cui all’articolo 1, comma 1, lettera rrr), qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente.

Con questa norma il legislatore ha quindi spostato il concetto di veicolo “destinato a circolare su suolo” a “utilizzo del veicolo conformemente a tale scopo”.

Ma non solo questo anche le caratteristiche del veicolo, il luogo dove il veicolo è posizionato e indipendentemente che sia fermo o in movimento assumono rilevanza:

1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica a prescindere dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.

Questo obbligo sussiste anche se il veicolo è utilizzato in luoghi il cui accesso è soggetto a restrizioni (le aree private, i box privati, le aree aeroportuali ecc..)

Le violazioni al comma 1 dell’art. 122 sono punite con una sanzione amministrativa da € 866 a € 3.464 se la violazione si ripete nei due anni la sanzione è raddoppiata con la sospensione della patente da uno a due mesi ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 45 giorni.

Sono state previste anche alcune deroghe:

Art.122 bis (deroghe) Codice delle Assicurazioni Private

  1. In deroga a quanto disposto dall’articolo 122, comma 1, del presente codice e dall’articolo 193 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione nonché quelli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall’ autorità competente conformemente alla normativa vigente, non sono soggetti all’obbligo di assicurazione.
  2. La deroga di cui al comma 1 si applica anche quando il veicolo non è idoneo all’uso come mezzo di trasporto, nonché quando il suo utilizzo è stato sospeso su richiesta ………(omissis) il termine di sospensione, inizialmente comunicato dal soggetto legittimato, può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all’impresa di assicurazione da effettuarsi entro dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a dieci mesi, rispetto all’annualità. (omissis)

Il legislatore ha in sostanza apportato due deroghe una riguarda i veicoli che sono stati ritirati dalla circolazione (non sono più in possesso dei documenti per poter circolare) e l’altra i veicoli che sono sospesi in forza di una dichiarazione “volontaria”. A differenza delle precedenti norme sulla sospensione oggi occorre dichiarare l’inizio e la fine della sospensione e la stessa va comunicata in banca dati come in precedenza.

Anche queste deroghe in caso di circolazione sono soggette ad una sanzione amministrativa da € 866 a € 3.464 se la violazione si ripete nei due anni la sanzione è raddoppiata con la sospensione della patente da uno a due mesi ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 45 giorni.

Qualora però i veicoli suddetti vengano messi in circolazione scatta il Fondo di Garanzia Vittime della Strada. Infatti, essendo gli stessi privi di garanzia assicurativa, i terzi danneggiati devono essere comunque tutelati. Questo poi comporta da parte del Fondo di Garanzia di agire per quanto pagato verso i soggetti responsabili.

Queste profonde modifiche attenueranno, e ci si augura annulleranno, un sistema che non aveva un controllo su quei veicoli che risultavano tali ma che erano privi di assicurazione. Il loro numero era ormai dell’ordine dei 4 milioni di veicoli non assicurati e quindi il rischio di intervento del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada era diventato molto frequente.

Da ricordare che il Fondo è pagato da tutti gli assicurati e che il principio si basa proprio sulla mutualità.

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