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Nuove norme per la circolazione dei veicoli a motore

Con il decreto legislativo del 22 novembre 2023 n.184 l’Italia ha recepito le indicazioni della direttiva europea 2021/2118 che riguarda l’obbligo di assicurazione relativamente alla circolazione di veicoli e il controllo che tale obbligo venga rispettato.

Cambia la nozione di veicolo da assicurare

Con la nuova normativa devono essere assicurati tutti i veicoli (esclusi quelli su rotaie). Ci sono alcune eccezioni e riguardano i veicoli che abbiano una velocità inferiore a 25 km orari o che abbiano un peso netto inferiore a 25 Kg e una velocità inferiore a 14 Km orari. Sono da assicurare tutti i rimorchi indipendentemente dal fatto che siano o meno agganciati ad un veicolo.

Devono poi essere assicurati i veicoli elettrici leggeri, in questo caso entro 90 giorni verranno individuati e specificati con apposito decreto.

Non vengono considerati veicoli le sedie a rotelle che sono destinate alla mobilità per chi è affetto da disabilità.

Cambia l’oggetto dell’obbligo

Con la normativa precedente aveva rilevanza il luogo dove avveniva la circolazione, con la nuova normativa è invece l’uso stesso del veicolo che ne determina l’obbligo. Quindi l’utilizzo del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente. Non si tiene conto delle caratteristiche del veicolo e nemmeno su che terreno viene utilizzato e nemmeno quando sia fermo o in movimento.

In pratica il veicolo ovunque sia posizionato è soggetto all’obbligo di assicurazione. Quindi anche quando il nostro veicolo è fermo nel proprio box privato è soggetto all’obbligo di assicurazione.

Alcune deroghe

 Le deroghe riguardano

  • i veicoli che sono stati ritirati dalla circolazione o perché sono impediti a circolare da un “fermo amministrativo”
  • i veicoli non idonei all’uso come mezzo di trasporto o quando del veicolo ne è stato volontariamente sospeso l’utilizzo su richiesta dei soggetti che hanno la proprietà del veicolo stesso.

La sospensione

Anche in questo caso il concetto di sospensione precedentemente adottato è cambiato. Prima il veicolo veniva sospeso dalla “circolazione” oggi ne viene sospeso il suo “utilizzo”. La comunicazione, quindi, deve contenere i termini di non utilizzo del veicolo.

Termini che non possono essere superiori a 10 mesi e, per i veicoli storici, a 11 mesi. Abbiamo quindi un veicolo che non viene utilizzato ma ha in corso una polizza di assicurazione attiva che temporaneamente viene disattivata.

Cosa succede se i veicoli inidonei all’utilizzo come veicoli o volontariamente sospesi dall’utilizzo vengono usati?

In questo caso entra in azione il Fondo di Garanzia Vittime della Strada che agisce proprio a garanzia delle persone quando ci siano veicoli privi di tutela assicurativa. Sarà poi il Fondo che agirà nei confronti dei responsabili per riprendere le somme erogate ai terzi danneggiati.

Cos’altro prevede il decreto?

Vengono riportati nel decreto i seguenti concetti:

  • massimali minimi obbligatoriamente previsti (6.450.000 euro per danni alle persone, per sinistro indipendentemente dal numero delle vittime, e 1.300.000 euro per danni alle cose, indipendentemente dal numero delle vittime). L’aggiornamento dei massimali è quinquennale sulla base dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) stabilito secondo le norme UE;
  • Sono indicate le norme e le caratteristiche che riguardano il nuovo “preventivatore IVASS” che può essere utilizzato dal consumatore quale raffronto delle offerte delle società assicuratrici.
  • Nuove norme che riguardano la richiesta danni quando vengono coinvolti dei rimorchi indipendentemente dal veicolo che li traina e dal fatto che sia o meno coperto di assicurazione.

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